La responsabilità dei precettori e dei maestri d'arte



Il II comma dell'art. 2048 cod. civ. considera responsabili i precettori e coloro che insegnano un'arte del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La norma si riferisce a tutti coloro che per ufficio pubblico o incarico privato impartiscono al minore un insegnamento culturale, tecnico, sportivo, artistico, etc..

Con riferimento alle scuole pubbliche, la materia della responsabilità del singolo insegnante è stata disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980 n. 312, che, da un parte, ha sostituito l'Amministrazione al pubblico funzionario quale soggetto passivo dell'azione di danno (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 2463/95 ) e, dall'altra, ha limitato ai soli casi di dolo o colpa grave la responsabilità del personale scolastico nei confronti dell'Amministrazione pubblica che agisca in rivalsa dopo aver risarcito integralmente il danno. L'insegnante della scuola pubblica è, quindi, privo di legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un allievo, unico legittimato essendo il Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi dell'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 7517/99).

Per quel che concerne le singole autorità scolastiche, la Cassazione ha stabilito che il direttore didattico, per la sua attività meramente amministrativa di organizzazione e di controllo dei maestri, deve considerarsi non un precettore, bensì un organo interno dell'amministrazione della scuola pubblica primaria (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 3888/96 , Cass. Civ. Sez. III, 5663/94).

Il Ministero della Pubblica Istruzione che abbia risarcito il danno, ha azione di rivalsa nei confronti dell'insegnante.

Oltre che agli insegnanti scolastici, la responsabilità ex art. 2048 cod. civ. è stata attribuita anche agli istruttori di scuola guida ed agli istruttori di tennis (cfr. Tribunale di Monza, 13/09/1988).

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