I.C.8 - Coamministrazione e decisioni da adottare in forma collegiale


Massima

1° pubbl. 9/04

La clausola statutaria con la quale si prevede che l’amministrazione sia affidata a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, ovvero congiuntamente all’unanimità o anche a maggioranza, richiede comunque che, nelle materie di cui all’art. 2475, ultimo comma cod. civ., l’adozione delle decisioni degli amministratori avvenga in forma collegiale.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "I.C.8 - Coamministrazione e decisioni da adottare in forma collegiale"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti