I.C.7 - Amministrazione disgiunta e opposizione ex art. 2257 cc


Massima

1° pubbl. 9/04

La clausola statutaria con la quale si prevede che l’amministrazione sia affidata a più persone con facoltà di operare disgiuntamente fra loro è ammissibile – con il solo correttivo che il criterio di calcolo della maggioranza per decidere dell’eventuale opposizione deve intendersi la partecipazione al capitale e non agli utili come indicato dall’art. 2257 cod. civ..

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