I.C.13 - Coamministrazione a maggioranza affidata esclusivamente a soci


Massima

1° pubbl. 9/04

Qualora l’atto costitutivo preveda che gli amministratori debbano essere anche soci è ammissibile una clausola con la quale si stabilisca che l’amministrazione sia affidata congiuntamente a più persone con decisioni prese a maggioranza calcolata in base alla partecipazione al capitale (e non agli utili come letteralmente indicato dall’artt. 2258 cod. civ.), dovendosi peraltro tenere ben distinti i piani su cui i soci/amministratori operano come facenti parte di diversi organi sociali.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "I.C.13 - Coamministrazione a maggioranza affidata esclusivamente a soci"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti