I.C.12 - Coamministrazione a maggioranza


Massima

1° pubbl. 9/04

La clausola statutaria con la quale si prevede che l’amministrazione sia affidata congiuntamente a più persone con decisioni prese a maggioranza, presuppone che tale maggioranza debba essere calcolata per teste fra gli amministratori e non per partecipazione al capitale degli stessi, in quanto anche soci. In tal senso deve intendersi operante il rinvio all’art. 2258 cod. civ..

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