H.K.6 - Competenza a deliberare la modifica delle condizioni dei prestiti obbligazionari ordinari emessi anteriormente alla riforma


Massima

1° pubbl. 9/07

Nel caso di modifica delle condizioni di prestiti obbligazionari ordinari, emessi prima dell’entrata in vigore della riforma in forza di delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, l’organo amministrativo è quello competente ad adottare la relativa delibera, posto che l’art. 2410 cod. civ., attribuisce ora agli amministratori, in via esclusiva, la competenza in ordine all’emissione di obbligazioni ordinarie (salvo che lo statuto disponga diversamente).
Resta, comunque, ferma la necessità che la modifica delle condizioni del prestito sia previamente approvata dall’assemblea degli obbligazionisti ai sensi dell’art. 2415 cod. civ..

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "H.K.6 - Competenza a deliberare la modifica delle condizioni dei prestiti obbligazionari ordinari emessi anteriormente alla riforma"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti