H.K.11 – Riduzione facoltativa per perdite in pendenza di prestito obbligazionario convertibile


Massima

1° pubbl. 9/11 – motivato 9/11

L’ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite facoltativa (non obbligatoria ex artt. 2446 e 2447 cod. civ., per quanto volontaria) rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2420-bis, comma 5 cod. civ. e non del comma 4 di detto articolo.
E’ infatti da ritenersi che l’espressione “riduzione volontaria” di cui al comma 4 dell’art. 2420-bis cod. civ. riguardi solo le ipotesi di riduzione reale del capitale sociale.

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