Codice Civile art. 2415


ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

1. L'assemblea degli obbligazionisti delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.
2. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.
(Comma così modificato dalla lettera a) del comma 4 dell’art. 1, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91. La formulazione del presente comma sopra riportata si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del citato D.Lgs. n. 91 del 2012)
3. Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero 2, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea degli obbligazionisti è disciplinata dalle leggi speciali.
(Comma così modificato dalla lettera b) del comma 4 dell’art. 1, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91. La formulazione del presente comma sopra riportata si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del citato D.Lgs. n. 91 del 2012)
4. La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni.
5. All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza.
(Comma così modificato dalla lettera c) del comma 4 dell’art. 1, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91. La formulazione del presente comma sopra riportata si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del citato D.Lgs. n. 91 del 2012)
(Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
(Vedi, anche, l'art. 12, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 come modificato dall'art. 9.3 del citato decreto legislativo n. 6 del 2003, aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)

(Testo previgente:
L' assemblea degli obbligazionisti delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d' interesse comune degli obbligazionisti.
L' assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.
Si applicano all' assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all' assemblea straordinaria dei soci. Per la validità delle deliberazioni sull' oggetto indicato nel numero 2 di questo articolo è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.
La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni.
All' assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci.)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2415"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti