La determinazione della durata della rendita relativamente alla vita di una persona fisica costituisce elemento essenziale del contratto di rendita vitalizia (
art.1873 cod.civ. )
nota1. La controprova è costituita dal modo di disporre dell'
art.1876 cod.civ. , ai sensi del quale il riferimento alla vita di una persona già defunta al tempo del contratto ne comporta la nullità.
La vita la cui durata viene assunta come parametro può essere indifferentemente quella del creditore (ciò che è usuale), del debitore o anche di un terzo. A questo proposito è possibile riferire della possibilità che la rendita sia costituita anche a favore di una persona giuridica o di un'altra entità, tuttavia con riferimento alla durata della vita di una persona fisica determinata
nota2.
E' altresì possibile che la durata della rendita sia commisurata alla vita di più persone. In questa ipotesi il rapporto ha termine solamente alla morte del più longevo tra i vitaliziati. E' salva una differente pattuizione, come pure in relazione all'effetto, ordinario nell'ipotesi prospettata, dell'
accrescimento in capo al vitaliziato superstite della parte spettante a quello premorto (
art.1874 cod.civ. ).
In qualche misura collegato al tema della durata dell'obbligazione scaturente dalla rendita è il modo di disporre dell'art.
1880 cod.civ. . La norma, dettata in tema di modalità di pagamento della rendita vitalizia costituita mediante contratto, dispone che il credito maturi in capo al creditore proporzionalmente al numero dei giorni vissuti dal soggetto in relazione alla cui vita è costituita. Tuttavia qualora si sia convenuto di pagarla a rate anticipate, "ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduta". Si reputa che la disposizione abbia natura dispositiva: libere le parti di stabilire differenti modalità di pagamento
nota3.
Quid juris nell'ipotesi di scomparsa o di assenza del creditore? Mentre nella prima situazione le annualità continuano a maturare, nella seconda è possibile che il debitore venga temporaneamente esonerato dal relativo obbligo ai sensi del IV° comma dell'art.
50 cod.civ. .
Note
nota1
L'essenzialità dell'elemento temporale implica l'esistenza di un termine finale determinato per relationem rispetto alla durata della vita della persona la cui morte determinerà lo scioglimento del rapporto (che potrebbe essere tanto il creditore o il debitore, quanto un terzo estraneo al rapporto: si veda Torrente, Rendita perpetua. Rendita vitalizia, in Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna Roma, 1966, p.75). La mancata indicazione del termine secondo alcuni (Marini,
La rendita perpetua e la rendita vitalizia, in Trattato di dir. priv., dir. da Rescigno, vol. XIII, Torino, 1985, p.33) determinerebbe la nullità del contratto, mentre secondo altri (Macioce, voce Rendita, in Enc.giur.Treccani, vol.XXVI, 1991, p.10), in omaggio al principio di conservazione del contratto, dovrebbe presumersi un implicito riferimento alla durata della vita del beneficiario, al quale la rendita sarebbe collegata. Si ritiene ammissibile anche una rendita la cui durata sia commisurata alla vita di un nascituro: il contratto dovrà considerarsi sottoposto alla condizione sospensiva della nascita (Macioce, cit., p.10).
top1nota2
Andreoli, La rendita vitalizia, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, vol.VIII, Torino, 1958, p.33.
top2nota3
Cfr. Torrente, cit., p.157 e Dattilo, voce Rendita, in Enc.dir., vol.XXXIX, 1988, p.872.
top3 Bibliografia
- ANDREOLI, La rendita vitalizia, Torino, Tratt. Vassalli, VIII, 1958
- DATTILO, Rendita (dir.priv.), Enc.dir., XXXIX, 1988
- MACIOCE, Rendita, Enc.giur. Treccani, XXVI, 1991
- MARINI, La rendita perpetua e la rendita vitalizia, Torino, Trattato dir.priv.dir. da Rescigno, XIII, 1985
- TORRENTE, Rendita perpetua rendita vitalizia, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1966