Divisione effettuata dal testatore



Prevede l'art. 734 cod.civ. che il testatore può dividere i suoi beni fra gli eredi, comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile, vale a dire la porzione necessariamente destinata ai legittimari.

Nel testamento possono pertanto essere previste assegnazioni dei beni appartenenti all'asse in maniera tale da evitare tra i beneficiati l'instaurazione della comunione incidentale ereditaria.

E' dunque palese che nella divisione fatta dal testatore la locuzione "divisione" assume un particolare significato, non potendo evocare l'atto in forza del quale viene sciolta la comunione nota1. D'altronde, a differenza della divisione contrattuale, la divisione del testatore viene posta in essere da un soggetto diverso rispetto ai soggetti asseritamente contitolari del diritto.

Mediante l'accettazione dell'eredità da parte di ciascun beneficiato si produce immediatamente l'acquisto a favore di costui esattamente dei diritti "assegnati" dal testatore che neppure per un momento possono considerarsi in comune con gli altri nota2. E' dunque dato di poter parlare di divisione in una accezione del tutto lata, volendosi più che altro far riferimento alla funzione distributiva della disposizione testamentaria. Si rifletta d'altronde che la divisione effettuata dal testatore rinviene la propria collocazione pur sempre nell'ambito di un negozio testamentario, connotato da una causa attributiva connessa con la morte del disponente. Parlare di una funzione distributiva non significa altro se non colorare dal punto di vista causale ulteriormente una disposizione che, tuttavia non perde la propria parallela natura attributiva nota3. Per lo più si tratta di una duplice disposizione (l'una istitutiva, l'altra dispositiva, avvinte da un collegamento negoziale unilaterale).

La divisione effettuata dal testatore non può essere pertanto considerata in tutto e per tutto una divisione, anche se la finalità distributiva vale a determinare l'applicabilità di una serie di rimedi e di disposizioni che sono propri del fenomeno divisionale nota4. Incompatibile invece rispetto alla situazione che si verifica con le attribuzioni fatte dal testatore è l'istituto della collazione, con speciale riferimento a disposizioni quali gli artt. 724 e 737 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. II, 12830/13).

Questo punto non era pacifico tra gli interpreti nota5, essendo stato sostenuto nota6, seppure non recentemente, che la massa dividenda si trovasse, seppure per un singolo momento, in comune tra i coeredi e soltanto successivamente a tale momento potesse essere divisa. Si sarebbe in definitiva trattato di un doppio trasferimento: dal de cuius agli eredi collettivamente in comunione tra loro e tra essi a ciascun singolo assegnatario. Non configura pertanto divisione del testatore ex art. 734 cod.civ. la disposizione con la quale si procede alla predisposizione degli assegni differendone l'efficacia al momento in cui verrà meno il coniuge superstite, nominato usufruttuario vitalizio. In questo caso infatti al momento della morte del testatore si forma una comunione che dovrà poi sciogliersi con un vero e proprio atto divisionale (Cass. Civ. Sez. II, 5955/81 ).

Il punto può essere riassunto nel duplice aspetto della disposizione testamentaria: quello attinente alla istituzione e quello relativo alla distribuzione, ciò che rende se non cronologicamente almeno logicamente differenziabili i due elementi causali. Questa costruzione non ha finalità di mera descrizione: è infatti possibile che, pur essendo nulla la ripartizione effettuata dal testatore tra i coeredi (ad esempio: nullità per preterizione ex art. 735 cod.civ. ), la disposizione istitutiva comunque rimanga ferma.

Se Filano dispone con testamento olografo nel modo che segue: "istituisco miei eredi in parti eguali Tizio, Caio e Sempronio, dividendo tra i medesimi le mie sostanze nel modo che segue. Lascio a Tizio i miei due appartamenti in Milano, lascio a Caio gli ulteriori due appartamenti in Brescia", appare chiara la riferita duplicità di negozi. La preterizione di Sempronio renderà nulla la distribuzione effettuata, impregiudicata la validità dell'istituzione d'erede di tutti e tre nota7.

Inoltre al negozio distributivo risultano applicabili le speciali regole della divisione relativamente alla lesione oltre il quarto (art. 763 cod.civ. ) ed all'errore, che è irrilevante al contrario della violenza e del dolo (761 cod.civ. ).

Giova osservare che, sotto il vigore del codice civile del 1865 non era prevista per il testatore la facoltà di dividere i beni ereditari tra i propri successori se non nei più angusti limiti della c.d. divisione di ascendente (artt. 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049 del codice civile del 1865) mediante la quale per l'appunto l'ascendente aveva la possibilità di dividere (non soltanto con il testamento, bensì anche in forza di un atto inter vivos, dalla natura giuridica particolarmente disputata, in quanto destinato a sortire effetto dopo la morte del disponente) i beni tra i propri discendenti nota8. L'istituto, dall'ibrida natura, è stato soppresso con il codice del '42.

Conseguentemente chiunque voglia disciplinare la ripartizione dei propri beni tra coloro che desidera beneficiare ha a disposizione una duplice via: istituirli eredi e provvedere a dettare le regole per la divisione dei cespiti, formando gli assegni nota9 ovvero provvedere in vita per il tramite di donazioni.

Il vigente codice civile ha previsto in modo specifico l'intervento del testatore in funzione distributiva, permettendogli di formare direttamente le porzioni (art. 734 cod.civ.), ovvero di altrimenti prevedere regole vincolanti per gli eredi (I comma art. 733 cod.civ.).

Quest'ultima ipotesi si differenzia dalla divisione effettuata dal testatore in senso proprio (la quale ha effetti reali immediati), consistendo nella mera predisposizione di principi che poi i coeredi dovranno rispettare nel dar corso alle operazioni divisionali che rinverranno comunque la matrice nella volontà dei condividenti (c.d. assegno divisionale semplice che prenderemo in considerazione separatamente).

Esiste anche la possibilità di nominare un terzo in funzione di arbitratore (funzione che può essere rivestita anche dall'esecutore testamentario ex art. 706 cod.civ.), che andrà a determinare le assegnazioni da effettuarsi a favore di ciascuno (II comma art. 733 cod.civ.).

Note

nota1

Così Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.764.
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nota2

Analogo parere viene espresso da Padovini, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. II, Torino, 1997, p.386.
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nota3

Cfr. Amadio, La divisione del testatore, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.75; Mengoni, La divisione testamentaria, Milano, 1950, pp.80 e ss..
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nota4

V. Grosso-Burdese, Le successioni, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1977, p.380.
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nota5

In senso critico si vedano, tra gli altri, Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1961, p.433; Casulli, voce Divisione ereditaria (dir. civ.), in N.mo Dig. it., pp.57 e ss..
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nota6

Così Losana, Disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie, in Foro it., 1939, p.638; Coviello, La divisione "inter liberos" e il suo carattere distributivo, in Foro it., 1938, p.32 e Delle successioni, Napoli, 1935, p.588.
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nota7

Forchielli, Della divisione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 1970, p.211; Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1980, p.262; Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, pp.655 e ss.; Carusi, Le divisioni, Torino, 1978, p.246.
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nota8

Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.1043; Azzariti, op.cit., p.655.
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nota9

Nella formazione degli apporzionamenti gli unici limiti che il testatore incontra riguardano l'assegnazione ai coeredi di beni aventi un valore non inferiore di oltre un quarto rispetto al valore della quota, nonché la necessità di contemplare nella divisione gli eventuali soggetti legittimari per la quota di riserva loro spettante (Palazzo, Le successioni, t.2, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2000, p.1024).
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Bibliografia

  • AMADIO, La divisione del testatore, Padova, Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol. II, 1994
  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CARUSI, Le divisioni, Torino, 1978
  • CASULLI, Divisione ereditaria, N.mo Dig.it.
  • COVIELLO, La divisione "inter liberos" e il suo carattere distributivo, Foro it., 1939
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • LOSANA, Disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie, Foro it., 1939
  • MENGONI, La divisione testamentaria, Milano, 1950
  • PADOVINI, Torino, Comm.cod.civ. dir. da Cendon, II, 1997
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000

Prassi collegate

  • Quesito n. 380-2014/C, Divisione fatta dal testatore e genericità delle espressioni utilizzate

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