Rapporto tra collazione e divisione del testatore. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12830 del 23 maggio 2013)

L'istituto della collazione, limitato al conferimento nella massa ereditaria delle donazioni non contenenti espressa dispensa, è incompatibile con la divisione con la quale il testatore abbia ritenuto effettuato, ai sensi dell'art. 734 c. c., la spartizione dei suoi beni (o di parte di essi), distribuendoli mediante l'assegnazione di singole e concrete quote (divisio inter liberos), evitando così la formazione della comunione ereditaria e, con essa, la necessità di dar luogo al relativo scioglimento, in funzione del quale soltanto si giustificherebbe il conferimento nella massa previsto dagli artt. 724 e 737 c.c..
Per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 c.c., non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c. c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia bene illustra la natura predivisionale della collazione. Essa si pone come istituto prodromico rispetto alle operazioni di ripartizione dell'attivo ereditario tra coeredi. Come tale la collazione si manifesta come incompatibile rispetto alla divisione effettuata dal testatore, situazione che impedisce l'instaurazione di quella comunione incidentale ereditaria. Ove non sussista tale presupposto (l'esistenza cioè di una comunione ereditaria) non v'è infatti esigenza che si faccia luogo a divisione e, preventivamente, a collazione.

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