Codice Civile art. 763


RESCISSIONE PER LESIONE

1. La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.
2. La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all' entità della quota ad esso spettante.
3. L' azione si prescrive in due anni dalla divisione.

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