Codice Civile art. 761


CAPO V Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione (ANNULLAMENTO PER VIOLENZA O DOLO)

1. La divisione può essere annullata quando è l' effetto di violenza o di dolo.
2. L' azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto.

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