Decreto Legge del 2014 numero 132 art. 17


CAPO V Altre disposizioni per la tutela del credito nonche’ per la semplificazione e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali (MISURE PER IL CONTRASTO DEL RITARDO NEI PAGAMENTI)

1. All'articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162)
2. Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162:
1. All'articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».
2. Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.]

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