Decreto Legge del 2014 numero 132 art. 13


CAPO IV Altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione (MODIFICHE AL REGIME DELLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE)

1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162)
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162:
1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.]

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