Decreto Legge del 2014 numero 132 art. 2


CAPO II Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati (CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI) (Rubrica così modificata dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162)

1. La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162)
1-bis. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente.
(Comma inserito dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162)
2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162)
b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162)
3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).
4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta.
5. La convenzione è conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162)
6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.
7. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162:
CAPO II Procedura di negoziazione assistita da un avvocato (CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO)
1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato e' un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealta' per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;
b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.
3. La convenzione e' conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).
4. La convenzione di negoziazione e' redatta, a pena di nullita', in forma scritta.
5. La convenzione e' conclusa con l'assistenza di un avvocato.
6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilita' professionale.
7. E' dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilita' di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. ]

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