Decreto Legge del 2014 numero 132 art. 7


CONCILIAZIONE AVENTE PER OGGETTO DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO

[1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole “del codice di procedura civile” sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato».]
(Articolo soppresso dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162)

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