Decreto Legge del 2014 numero 132 art. 15


DICHIARAZIONI RESE AL DIFENSORE

[1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257-bis è aggiunto il seguente: «257-ter (Dichiarazioni scritte). - La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità. Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.».]
(Articolo soppresso dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162)

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