Decreto Legge del 2001 numero 411 art. 8


DOCENTI STABILI DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione, in servizio presso la Scuola alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono confermati fino al 31 dicembre 2003.
(Comma così modificato dall'art. 13-decies, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione)

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