Decreto Legge del 2001 numero 411 art. 3


MISURE DI SOSTEGNO PER LE IMPRESE TELEVISIVE LOCALI
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, i residui delle spese correnti relativi all'unità previsionale di base 4.1.2.5 «Radiodiffusione televisiva locale» - capitolo 3121 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2002.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 31 dicembre 2001, n. 463. Il comma 7 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, ha abrogato tutte le disposizioni legislative che derogano all'art. 36, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440)

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