Decreto Legge del 2001 numero 411 art. 8septies


PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE NELLE LORO PROVINCE DA PARTE DEI GIOVANI RESIDENTI NEI COMUNI DELLE MARCHE E DELL'UMBRIA COLPITI DAL SISMA DEL 26 SETTEMBRE 1997
1. Per i giovani soggetti all'obbligo di leva e per i militari in servizio di leva le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano nei territori delle regioni Marche ed Umbria, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica del 26 settembre 1997, fino al 31 dicembre 2002.
(Articolo aggiunto dalla legge di conversione 31 dicembre 2001, n. 463)

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