Decreto Legge del 2001 numero 411 art. 3bis


ADEGUAMENTI ALLE PRESCRIZIONI ANTINCENDIO PER LE STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI
1. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con D.M. 9 aprile 1994, del Ministro dell'interno pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Entro il 30 giugno 2003, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici.
(Articolo aggiunto dalla legge di conversione 31 dicembre 2001, n. 463 e poi così modificato dall'art. 13-sexies, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione)

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