Decreto Legge del 2001 numero 411 art. 7


INDENNIZZI A CITTADINI E IMPRESE OPERANTI IN TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA GIÀ SOGGETTI ALLA SOVRANITÀ ITALIANA
1. Il termine per la presentazione della conferma delle domande di cui all'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 137, ai fini del riconoscimento dell'ulteriore indennizzo di cui all'articolo 1 della medesima legge, scade il 31 maggio 2002.
1-bis. Le somme iscritte nell'unità previsionale di base 15.1.2.2 «Collettività italiana all'estero» - capitolo 4065 - dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2001, per le finalità di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, recante «Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia», possono essere impegnate entro il 31 dicembre 2002.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 dicembre 2001, n. 463)

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