Codice Civile art. 943


LAGHI E STAGNI
1. Il terreno che l' acqua copre quando essa è all' altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorché il volume dell' acqua venga a scemare.
2. Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l' acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.

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