Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso




Ai sensi dell'art. 942 cod.civ. i terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico , senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto. La norma in esame precisa che con il termine "acque correnti" si intendono i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

Il III comma della norma citata precisa che l'appartenenza al pubblico demanio riguarda anche i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni demaniali.

Regola differente si pone per i terreni che vengono coperti dall'acqua di laghi o stagni di proprietà privata. Il proprietario d'un lago o d'uno stagno è e rimane proprietario del terreno coperto dall'acqua fino al livello corrispondente all'altezza dello sfocio. Egli non perde la porzione scoperta per effetto della diminuzione del livello dell'acqua. Inversamente non acquista la parte coperto in più, nei casi di piena (art. 943 cod.civ . ).

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