Codice Civile art. 829


PASSAGGIO DI BENI DAL DEMANIO AL PATRIMONIO

1. Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve essere dichiarato dall' autorità amministrativa. Dell' atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Per quanto riguarda i beni delle provincie e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev' essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.

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