Codice Civile art. 818


REGIME DELLE PERTINENZE

1. Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.
2. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.
3. La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.

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