Le pertinenze



Quando una cosa è posta al servizio od ornamento di un'altra senza divenirne parte integrante o indefettibile, si ha la pertinenza (817 cod.civ.) nota1.
Il rapporto pertinenziale si differenzia dalla relazione giuridica che sussiste nel caso della cosa composta: nel primo caso il rapporto di accessorietà di una cosa rispetto all'altra non ne fa venir meno l'individualità; nella cosa composta la combinazione delle cose dà vita ad un bene dotato di un'utilità diversa, di un quid novi rispetto alla mera considerazione delle cose implicate in sè e per sè considerate (Cass. Civ. Sez. II, 2278/90), un quid che non potrebbe sussistere senza tutti gli elementi che lo compongono nota2.

Le statue che possono abbellire una casa vengono qualificate come "pertinenze", anche se sono talvolta connesse ad essa con vincoli fisici anche più saldi di quelli che tengono unite alcune parti integranti quali ad es., i coppi del tetto, semplicemente appoggiati gli uni sugli altri. Una casa senza statue è pur sempre una casa; una casa senza le tegole del tetto è una casa incompleta. Diversamente va per i beni mobili che siano introdotti in un immobile, come ad esempio le specchiere (Cass. Civ., Sez. VI-II, 12731/2019). Dubbi possono esservi in altri casi, come l'ascensore, l'impianto di riscaldamento, etc. In queste ipotesi si può ipotizzare la completezza della cosa (la casa) senza di essi: ne discenderebbe la qualificazione di questi servizi come "pertinenze" piuttosto che come "parti" di una cosa composta. Tuttavia quando la loro costruzione non è aggiunta ma è integrata nella struttura dell'edificio, come generalmente accade, allora non si possono che considerare parti del fabbricato . Da questo esempio si desume che la differenza tra cosa composta e pertinenza non è poi così agevole, dipendendo anche dalla considerazione storica della consistenza di una cosa nota3.

Il rapporto pertinenziale è connotato da due elementi:
  1. un elemento oggettivo costituito dal rapporto durevole di servizio o di ornamento tra le cose nota4;
  2. un elemento soggettivo costituito dalla volontà di effettuare la destinazione di cui sopra da parte del proprietario, ovvero da altro titolare di diritto reale sulla cosa principale. In conseguenza del rapporto pertinenziale, una cosa assume la qualifica di cosa principale ed un'altra quella di cosa secondaria o accessoria (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. 19429\2021 in relazione al nesso tra un giardino ed un lastrico solare). E' il rapporto pertinenziale subordinato ad una vicinanza "geografica" tra i beni? Alla domanda parrebbe doversi dare risposta negativa (cfr., sia pure in riferimento ad una tematica squisitamente urbanistica, Cass. Civ., Sez. II, 12855/11), anche se pare difficile sostenere che un box auto che si trovasse alla periferia sud di Roma possa essere adibito a pertinenza di un bilocale posto all'estremo opposto della città.

Vediamo alcuni esempi di rapporto pertinenziale:
  1. pertinenza d'immobile ad immobile: il posto auto o il garage destinati al servizio di un'abitazione; un pozzo per l'irrigazione di un terreno;
  2. pertinenza di mobile ad immobile: lo scaldabagno, il condizionatore di un appartamento; il bestiame o gli attrezzi di un fondo agricolo (artt. 1640, 1641 cod. civ.), l'intercapedine verticale posta tra due unità immobiliari destinata ad alloggiare alcune tubazioni (Cass. Civ., Sez. II, 13295/2015);
  3. pertinenza di mobile a mobile: le scialuppe di una nave, l'estintore di una vettura da competizione, i paracadute dell'aeromobile. Tornando all'elemento oggettivo, il vincolo che sussiste tra le due cose dev'essere durevole, ossia non occasionale.Il bene accessorio deve recare un'utilità a quello principale (e non alla persona del proprietario di quest'ultimo). Occorre una contiguità che può essere intesa anche semplicemente come inerente al servizio che la pertinenza deve essere in grado di svolgere con riferimento alla cosa principale (Cass. Civ. Sez.II, 4599/06) .

Per quanto invece concerne l'elemento soggettivo, il vincolo di pertinenzialità dev'essere posto in essere da chi è proprietario della cosa principale ovvero ha un diritto reale su di essa (art. 817 cod. civ.). Perciò non diventano pertinenze le cose destinate al servizio del fondo da parte dell'affittuario nota5. Si noti che l'elemento in questione non implica l'indispensabilità che la proprietà delle due cose sussista in capo al medesimo soggetto: è sufficiente che il proprietario della cosa principale abbia comunque la disponibilità della cosa accessoria, o in base ad un rapporto di natura obbligatoria, ovvero in base alla concessione di diritto reale minore parziario. Giova anzi rilevare come nulla abbia a che fare il vincolo pertinenziale con le modalità acquisitive della proprietà (Cass. Civ., Sez. II, 869/2015).
L'apprezzamento dell'elemento soggettivo può anche valere in senso negativo: così è stato deciso che la volontà del proprietario di non destinare un bene accessorio al servizio di uno o più delle cose principali rispetto alle quali astrattamente si sarebbe prestato a fungere da pertinenza vale ad escludere siffatta qualificazione (Cass. Civ., Sez. II, 16914/11).

In ogni caso non sarebbe tuttavia sufficiente l'attitudine meramente potenziale di un bene di essere al servizio di altro bene, ovvero l'esistenza attuale di questa relazione in difetto di disponibilità di entrambi i beni da parte di un'unica parte (Cass. Civ. Sez. I, 5262/93).

Per quanto attiene la navigazione, sia marittima che aerea, gli artt. 246 e 862 del cod. della nav. prevedono che la destinazione delle cose a servizio od ornamento della nave o dell'aeromobile possa essere posta in essere anche da chi non è proprietario e non ha su esse neppure un diritto reale. Si intende far riferimento alle figure dell'armatore (per la nave) e dell'esercente (per l'aeromobile), che possono anche non coincidere con il titolare della proprietà della nave o dell'aeromobile. L'armatore e l'esercente possono essere anche solo proprietari dell'azienda di navigazione e semplici conduttori della nave o dell'aeromobile, tuttavia possono istituire rapporti di tipo pertinenziale tra i beni.

Fin qui abbiamo analizzato l'aspetto concernente l'appartenenza soggettiva della cosa principale, occorre ancora dire brevemente circa l'appartenenza soggettiva della cosa accessoria. Nessun particolare diritto è richiesto sulle cose destinate, da colui che ne opera la destinazione. Costui usualmente ne sarà proprietario, ma la legge non richiede nè la necessaria titolarità della proprietà nè la sussistenza di altro diritto reale. Si potrebbe dunque trattare anche di un possessore di mala fede privo d'ogni diritto sulle cose. In questo caso il vincolo pertinenziale non pregiudica i diritti preesistenti sulle cose medesime anche da parte di terzi (come i creditori del proprietario) e non ne impedisce la rivendica da parte del proprietario stesso o di altri aventi diritto (art. 819 cod.civ.).

Si può anche verificare nella pratica un'ipotesi diversa da quelle fino ad ora evidenziate: che cioè la cosa accessoria sia destinata contemporaneamente al servizio di più beni appartenenti a soggetti diversi: in questo caso non si avrà rapporto pertinenziale, bensì comproprietà del bene accessorio o servitù (Cass. Civ. Sez. II, 9221/94).

Il regime giuridico relativo alla pertinenza è costituito dalle regole previste dall'art. 818 cod.civ.. Il principio essenziale è quello in base al quale gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto. Qualora venga alienata la cosa principale, nel silenzio tra le parti si deve dunque ritenere che venga ceduta anche la cosa accessoria. Se io vendo, dono, comunque dispongo di un bene, l'atto si riferisce anche alle pertinenze, pur se di queste non vi si fa cenno, purchè le parti non manifestino una diversa volontà.

Rimane salva l'ipotesi in cui anteriormente all'atto di cessione sia cessato il rapporto pertinenziale, ovvero che le parti abbiano espressamente escluso l'effetto estensivo alla pertinenza dell'atto di alienazione della cosa principale (Cass. Civ. Sez. II, 6873/94).

Alla nozione civilistica del rapporto pertinenziale si sono sovrapposte nel tempo considerazioni scaturenti dal modo di disporre di numerose disposizioni aventi valenza urbanistica (si pensi alla c.d. "legge Tognoli" 122/1989) e fiscale (in riferimento all'acquisto di beni pertinenziali rispetto alla "prima casa", alla possibilità di recuperare fiscalmente somme di denaro in relazione ai costi di costruzione di boxes auto pertinenziali: cfr. CTR Roma, Sez. I, sent. n. 4902/2016). A ben vedere tali disposizioni rinnegano in radice l'idea stessa della natura del rapporto pertinenziale, venendo a considerare vincoli inscindibili tra il bene principale e quello da reputarsi accessorio laddove invece connaturato alla nozione di pertinenza sarebbe proprio la possibilità che cosa principale e pertinenza possano essere oggetto di rapporti giuridici autonomi.

Note

nota1

Cfr. Tamburrino, Pertinenze (dir. priv.), in Enc. dir., pp.548 e ss.; Albano, Pertinenze, in Enc giur. Treccani.
top1

nota2

V. Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.112.
top2

nota3

Si vedano, tra gli altri, Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli- Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.24; Costantino-Bellantuono-Pardolesi, I beni in generale, in Trattato dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.54.
top3

nota4

Durevolezza nel senso di stabilità della funzione assegnata alla pertinenza, non dunque concepita come perpetuità. Così Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.72.
top4

nota5

Cfr. Rasi, In tema di pertinenze, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1953, p.809 e ss.; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.66.
top5

Bibliografia

  • ALBANO, voce Pertinenze, Enc. giur. Treccani
  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • COSTANTINO-BELLANTUONO-PARDOLESI, I beni in generale, Torino, Tratt.dir.priv.diretto da Rescigno, vol. 7, t. I, 1982
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • RASI, In tema di pertinenze, Riv.trim.dir. e proc. civ., 1953
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • TAMBURRINO, Pertinenze (diritto privato), Enc. Dir., XXXIII

Prassi collegate


News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Le pertinenze"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti