Cass. civile, sez. III del 2013 numero 12248 (20/05/2013)




Il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno, non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso. (Nel caso di specie, è stata esclusa la possibilità di compensare il danno da ritardato rilascio di immobile condotto in locazione con il vantaggio derivante dalla stipulazione di una sublocazione, intervenuta a contratto principale già incontestabilmente scaduto, trattandosi di eventi distinti, sebbene ricollegabili alla coordinazione di due differenti condotte tenute dalla parte conduttrice).

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