Cass. civile, sez. III del 2013 numero 18923 (08/08/2013)



Qualora una società in accomandita semplice si estingua per cancellazione dal registro delle imprese dopo la formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, il titolo de quo ha efficacia contro i soci accomandanti, ex art. 477 c.p.c., nei confronti dei quali, pertanto, l'azione esecutiva potrà essere intrapresa dal creditore sociale nei limiti della quota di liquidazione.

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