L'accollo esterno o trilatere deve essere considerato
cumulativo nel caso in cui faccia difetto la dichiarazione espressa del creditore in ordine alla liberazione del debitore ovvero se la stipulazione non contenga espressamente tale condizione ai fini dell'efficacia dell'accollo stesso.
Quando l'accollo è cumulativo
il debitore originario (accollato) rimane obbligato in solido con il nuovo obbligato (cioè l'accollante: cfr. III comma art.
1273 cod. civ. )
nota1. Può in tal caso il creditore rivolgersi ai fini del pagamento indifferentemente all'accollato o all'accollante? Al quesito è stata data, applicando analogicamente l'
art.1268 cod. civ. , riposta negativa. Prima di rivolgersi all'accollato il creditore avrà l'onere di domandare l'adempimento all'accollante, senza tuttavia essere tenuto ad escuterlo (dato il silenzio della legge sul punto). Soltanto in seguito all'esito negativo di detta richiesta egli potrà rivolgersi all'accollato (Cass. Civ., Sez. III,
9982/04 ).
Note
nota1
V'è chi comprende l'accollo nello schema dell'obbligazione solidale passiva (Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 683; Grasso, Indicazione di pagamento e delegatio solvendi, Napoli, 1986, p. 131). Altri invece (Rescigno, voce Accollo, in Dig.disc.priv., sez.civ., vol. I, Torino, 1987, p. 43; Mancini, Delegazione, espromissione, accollo, in Tratt. dir. priv., dir. da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 425) sostengono che l'accollo cumulativo faccia degradare l'obbligazione del debitore originario in obbligazione sussidiaria.
top1Bibliografia
- GRASSO, Indicazione di pagamento e delegatio solvendi, Napoli, Saggi di diritto civile, 1989
- MANCINI, La delegazione, l'espromissione e l'accollo, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, 1999
- RESCIGNO, Accollo, Torino, Disc.priv.sez.civ., I, 1984