Codice Civile art. 1268


CAPO VI Della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo (DELEGAZIONE CUMULATIVA)
1. Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.
2. Tuttavia il creditore che ha accettato l' obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l' adempimento.

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