Cass. civile, sez. III del 2004 numero 9982 (24/05/2004)


Nell'accollo cumulativo il creditore non può rivolgersi indifferentemente all'accollante o all'accollato o a entrambi, ma prima di rivolgersi all'accollato ha l'onere di chiedere l'adempimento all'accollante senza essere tuttavia tenuto a escluderlo agendo in executivis, e solo dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all'accollato.

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