Accollo esterno privativo



L'accollo è liberatorio o privativo quando il debitore originario (accollato) viene liberato, rimanendo obbligato al posto suo colui che se ne è assunto il debito (accollante).

Quando ciò si verifica ?

A tal proposito il II comma dell'art. 1273 cod.civ. prevede due distinte ipotesi:

  1. che la liberazione abbia costituito condizione espressa della stipulazione nota1. In questo caso, se interviene la dichiarazione di adesione del creditore, nonostante l'eventuale carenza di riferimento all'efficacia liberatoria, si produce automaticamente questo risultato. Qualora, al contrario, non sia intervenuta l'adesione del creditore (in relazione ad una pattuizione di accollo alla quale fosse stata apposta la clausola condizionale in esame), l'accollo stesso dovrà essere ritenuto come semplice o interno (Cass. Civ. Sez. II, 2855/83 );
  2. che il creditore abbia espressamente dichiarato di effettuare la liberazione. A tal proposito occorre una espressa manifestazione di volontà del creditore; è dubbio se possa bastare un contegno comunque inequivoco e concludente, una manifestazione tacita di volontà (Cass. Civ. Sez. I, 9835/94 ; Cass. Civ. Sez. I, 5403/83 ). Comunque la liberazione non avviene nell'ipotesi di cui all'art. 1274 cod.civ. (insolvenza del nuovo debitore, nel caso di riserva precedentemente espressa dal creditore, ovvero insolvenza coeva rispetto all'accordo di accollo nota2 ), salvi i diritti dell'accollato nei confronti dell'accollante in forza del rapporto di provvista (Cass. Civ. Sez. III, 3301/75 ) ed in quello di cui all'art. 1276 cod.civ. per l'eventualità in cui la nuova obbligazione risulti invalida.


Note

nota1

Lazzara, Accollo e liberazione del debitore originario, in Riv.trim.dir. e proc.civ., vol.II, 1957, p. 1296 e ss., precisa che "condizione espressa" non deve essere intesa in senso rigorosamente tecnico, "essendo sufficiente che le parti prevedano anche con una semplice clausola espressa la liberazione del debitore originario".
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nota2

La dottrina sostiene che l'insolvenza, per considerarsi originaria, deve risalire al momento dell'adesione dell'accollatario: Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 695; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p. 239.
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Bibliografia

  • LAZZARA, Accollo e liberazione del debitore originario, Riv.trim.dir.e proc.civ., II, 1957


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