Cass.Civ., sez.III, n. 9982/2004. Onere a carico del creditore di chiedere l'adempimento prima all'accollante e solo in caso di richiesta infruttuosa all'accollato

Nell'accollo cumulativo il creditore non può rivolgersi indifferentemente all'accollante o all'accollato o a entrambi, ma prima di rivolgersi all'accollato ha l'onere di chiedere l'adempimento all'accollante senza essere tuttavia tenuto a escluderlo agendo in executivis, e solo dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all'accollato.

Commento

Utile precisazione della S.C. che ha statuito applicando analogicamente alla fattispecie il disposto di cui all'art.1268 cod.civ.. Così, in difetto di esplicita prescrizione normativa, il creditore non è tenuto ad escutere l'accollante prima di potersi rivolgere all'accollato, avendo tuttavia l'onere quantomeno di richiedere al primo di provvedere al pagamento.

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