Tribunale di Mantova, 9 giugno 2005. Effetti della fusione per incorporazione sullo svolgimento del processo.

Non sussiste ragione per ritenere che il nuovo disposto dell'art. 2504 bis c.c., che prevede che la societa` incorporante assuma i diritti e gli obblighi dell'incorporata, proseguendo in tutti i rapporti anche processuali anteriori alla fusione, deroghi ai principi generali relativi all'interruzione del processo, atteso che con la fusione il soggetto giuridico incorporato ha necessariamente perso la capacita` processuale, dovendo assimilarsi il fenomeno estintivo della persona giuridica alla morte della persona fisica, con la conseguenza che, nel caso in cui il procuratore abbia comunicato l'evento, si impone l'interruzione e la prosecuzione del giudizio nei confronti del successore a titolo universale.

Commento

La Corte fa perno sulla teoria estintiva (in base alla quale la fusione determina l'estinzione della società incorporata i cui elementi vengono a confluire in quella incorporante) per affermare che l'operazione produce la perdita della capacità processuale del soggetto e la conseguente interruzione del processo.

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