Natura giuridica della clausole d’immodificabilità del fabbricato condominiale: servitù reciproca. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14898 del 13 giugno 2013)
La clausola contrattuale contenuta nel regolamento di condominio e negli atti di compravendita delle singole unità immobiliari, con cui si vieta di apportare modifiche che possano contrastare in modo visibile con l’estetica del complesso condominiale, dà origine a servitù prediali reciproche, consistenti nell’assoggettare al peso dell’ immodificabilità tutti i piani o le porzioni di piano in proprietà esclusiva, a vantaggio di tutte le altre unità immobiliari. I diritti scaturenti da tale servitù possono essere fatti valere in giudizio non solo dall’amministratore, ma da ciascun condomino.