La rendita perpetua crea un
diritto di credito, caratterizzato dagli attributi che discendono da tale qualificazione: natura personale, trasferibilità ai sensi degli
artt.1265 e ss. cod.civ.. Questa costruzione
nota1 viene a confliggere con un'impostazione tradizionale e risalente nel tempo, secondo la quale la rendita avrebbe natura di
onere reale, venendo sostanzialmente a gravare un fondo o, più genericamente, l'immobile a fronte della cui cessione essa risulta dovuta. Un residuo di questa concezione è ancor oggi rinvenibile non solo nel riferimento testuale alla locuzione "onere" di cui al II comma dell'art.
1861 cod.civ. , bensì anche nel modo di disporre dell'art.
668 cod.civ.. Detta norma fa menzione di una "cosa legata gravata da una servitù, da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria". Si noti tuttavia che proprio l'accostamento della rendita agli altri oneri reali manifesterebbe la differenza tra la prima e gli altri. La norma pone comunque un principio rilevante, poichè sancisce la sostanziale
ambulatorietà della rendita, la quale viene posta a carico del legatario
nota2 .
Alla riconosciuta natura di semplice diritto credito segue l'operatività della
prescrizione ordinaria decennale. Si badi, a questo riguardo, al modo di disporre di cui all'art.
1870 cod.civ.
apri norma che, non a caso, prevede un atto ricognitivo funzionale proprio ad impedire la possibile insorgenza di dubbi relativamente all'eventuale forza estintiva del decorso del tempo. Giova infine osservare che, non essendo stata dettata alcuna disposizione analoga a quella di cui agli
artt.1070 e
1104 cod.civ.,
non pare possibile che il debitore possa liberarsi in esito all'abbandono del bene. Il perimento di quest'ultimo infine non potrà determinare l'estinzione del diritto di credito
nota3 .
Note
nota1
Espressamente accolta nella Relazione al codice civile del Guardasigilli al n.746, per cui oggi in dottrina la questione non può ulteriormente essere considerata come controversa: cfr. Torrente, Rendita perpetua. Rendita vitalizia, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1966, p.13; Miccio, Dei singoli contratti e delle altre fonti delle obbligazioni, in Comm.cod.civ., vol.IV, Torino, 1969, p.311 e Lener, Il rapporto di rendita perpetua, Milano, 1967, p.2.
top1nota2
Si tratta peraltro, secondo l'opinione prevalente (Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.322), di anacronistiche tracce, rimaste nell'attuale codice, dell'antica configurazione dell'istituto come onere reale, avente perciò carattere eccezionale.
top2nota3
Macioce, voce Rendita, in Enc.giur.Treccani, p.3.
top3Bibliografia
- LENER, Il rapporto di rendita perpetua, Milano, 1967
- LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
- MACIOCE, Rendita, Enc.giur. Treccani, XXVI, 1991
- MICCIO, Dei singoli contratti, Comm.cod.civ., IV, 1969
- TORRENTE, Rendita perpetua rendita vitalizia, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1966