Mediatore immobiliare e obblighi di informazione. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 17385 del 16 giugno 2023)

In tema di mediazione immobiliare, una volta che il mediatore abbia informato la parte alienante, prima della conclusione dell'affare, sulla necessità di presentare, in vista della stipulazione del preliminare di vendita, tutta la documentazione attestante la conformità urbanistico-edilizia dell'immobile, incluso il certificato di agibilità, egli soddisfa l'obbligo di informazione, dovendo escludersi che rientri tra gli obblighi del mediatore quello di assumere particolari informazioni o di effettuare indagini e controlli presso la pubblica amministrazione sulla regolarità urbanistico-edilizia dell'immobile. Ne deriva che il venditore, a conoscenza dell'abusività dell'autorimessa promessa in vendita insieme al fabbricato principale, non può - ostandovi il principio di autoresponsabilità, inteso come sopportazione delle conseguenze che i propri atti producono nella propria sfera - addebitare alla violazione dell'obbligo di informazione o di assistenza gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'avere dovuto riconoscere all'acquirente, nel contratto definitivo, una riduzione del prezzo finale rispetto a quello pattuito nel preliminare, pari alla diminuzione di valore del bene, essendo la mancanza del certificato di agibilità il riflesso della necessità di sottoporre l'autorimessa ad un procedimento di sanatoria.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia della S.C. attinente alla responsabilità del mediatore era orientata sotto il profilo delle obbligazioni di costui nei confronti del promittente alienante. Infatti se il bene in vendita risulta privo dell'agibilità (nella specie l'autorimessa) è evidente che la circostanza è riconducibile al profilo di responsabilità proprio della parte alienante e quest'ultima non può farne argomento di rimprovero a carico del mediatore, imputandogli il mancato compimento delle necessarie visure ed accessi agli uffici comunali. Alle stesse conclusioni non si sarebbe potuti pervenire, tuttavia, qualora a formulare questi rimproveri fosse stata la parte promissaria alienante, la cui doglianza fosse stata di non essere stata posta in condizione di conoscere le effettive situazioni di regolarità urbanistica del bene.

Aggiungi un commento