Contraente non nominato e responsabilità del mediatore



Ordinariamente il mediatore conserva una posizione ben distinta da quella delle parti del contratto, non essendo in alcun modo tenuto ad assicurare il buon fine dell'affare o ad altrimenti rispondere delle conseguenze dell'inesecuzione delle prestazioni.

Un'eccezione a questo principio ha luogo nell'ipotesi in cui il mediatore non voglia rivelare l'identità di una delle parti che si avvalgono della sua opera. Il I° comma dell'art. 1762 cod.civ. pone infatti la regola in base alla quale il mediatore che non palesa ad una delle parti della contrattazione il  nome dell'altra risponde in proprio dell'esecuzione del contratto; quando ne ha data esecuzione subentra nei diritti verso il contraente non nominato. L'operatività della norma è subordinata alla conclusione del contratto, dovendo diversamente essere ritenuto responsabile il mediatore in base al generale principio di correttezza e buona fede di cui all'art.1375 cod.civ. (Cass.Civ., Sez. I, 809/78 ).

Disputata è la natura giuridica della responsabilità prevista dalla norma in considerazione a carico del mediatore. Secondo un'opinione si tratterebbe di una applicazione speciale della figura di cui all'art.1401 cod.civ. (contratto per persona da nominare)nota1. Si è tuttavia fatto notare che il mediatore non potrebbe per definizione assumere la qualità di parte del contratto, pena la perdita delle proprie caratteristiche fondamentali nota2. Si potrebbe ipotizzare allora una forma speciale di responsabilità e di garanzia che la legge pone a carico del mediatore nota3. Egli non acquisterebbe pertanto la veste di contraente in proprio, con la conseguenza di mantenere il diritto alla provvigione e di non poter agire per l'adempimento.

Ai sensi del II° comma dell'art.1762 cod.civ.  qualora, in esito al perfezionamento del contratto, il contraente inizialmente non nominato si rende visibile all'altra parte, ciascuno dei contraenti può agire in modo diretto contro l'altro. Rimane ferma la responsabilità del mediatore: la parte con la quale egli ha contrattato ha infatti confidato nel mediatore, essendo ignoto il nome e l'affidabilità del contraente la cui identità è rimasta riservata. Ne segue il mantenimento della posizione di garanzia del mediatore nota4 .

Diverso da quello esaminato è il caso in cui il mediatore palesi un nome falso o fittizio: la fattispecie non è disciplinata dall'art.1762 cod.civ., essendo piuttosto tenuto il mediatore a risarcire il danno prodotto alla parte con la quale ha contrattato, secondo le regole proprie dell'illecito (Cass.Civ., Sez. III, 1487/75nota5.

Note

nota1

In questo senso si veda il Carraro, La mediazione, Padova, 1962, p. 112.
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nota2

Così M. Stolfi, La mediazione, in  Comm. cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, Milano-Bologna, 1956, p.47.
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nota3

Si dovrebbe cioè parlare di una forma di garanzia atipica che, per la sua peculiarità, non sarebbe riconducibile allo schema della fidejussione: cfr. Azzolina, La mediazione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, vol.VIII, Torino, 1957, p.80.
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nota4

Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.672.
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nota5

Si ritiene che il mediatore sia tenuto a rispondere dei danni anche nel caso in cui non venga concluso tra le parti alcun accordo negoziale. Presupposto per la nascita della responsabilità del mediatore ex  art.1762 cod.civ. è invece sempre la conclusione del contratto: Ponzanelli, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1370.
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Bibliografia

  • AZZOLINA, La mediazione, Torino, Tratt.dir.civ. diretto da Vassalli, VIII, 1955
  • CARRARO, Mediazione e mediatore, N.sso Dig. it. , X, 1964
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • PONZANELLI, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • STOLFI, La mediazione, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Sciloja e branca, 1956

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