Fidejussione del mediatore



Il mediatore, a mente dell'art. 1763 cod.civ., può prestare fidejussione per una delle parti. La norma consente l'insorgenza in capo al mediatore di una responsabilità che si pone come divergente rispetto all'ordinaria regola in forza della quale il mediatore non risponde del buon fine dell'affare concluso dalle parti. E' appena il caso di rilevare che queste ultime ben potrebbero condizionare l'esborso della provvigione all'esecuzione del contratto, cosa ben diversa rispetto ad una specifica garanzia del mediatore in ordine al positivo esito della negoziazione nota1 .

Coordinando la disposizione in esame con l'art. 1937 cod.civ. la volontà di prestare fidejussione dovrà essere prestata dal mediatore in modo espresso nota2.



Note

nota1

In questo senso la fidejussione sarà operante solo una volta concluso il contratto principale e serve a garantirne l'esecuzione: Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.V, Milano, 1954, p.84.
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nota2

Ponzanelli, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1371 e Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.673.
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Bibliografia

  • PONZANELLI, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999

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