La domanda di riduzione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius si estende alle disposizioni testamentarie prodotte in corso di causa. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24521 del 2 dicembre 2015)

La domanda proposta dall'erede per la riduzione di donazione lesiva di legittima si estende - attesa l'unicità dell'azione ex artt. 554 e 555 c.c. - alla disposizione testamentaria prodotta in corso di causa e prima ignota all'attore, ove dal tenore della domanda risulti che questi vuole comunque conseguire la quota di riserva.
Quando l’attore, quale erede legittimo e legittimario, ha proposto domanda di riduzione di atti di donazione lesivi della quota di riserva a lui spettante ai sensi degli artt. 536 ss. c.c., legittimamente il giudice di merito, a seguito della interpretazione della domanda giudiziale, può ritenere che tale domanda si estenda anche alla riduzione delle disposizioni contenute nel testamento del de cuius che sia stato prodotto in corso di causa e di cui l’attore legittimario non conosceva l’esistenza, quanto dal tenere della sua pretesa risulti che l’attore intenda comunque conseguire la quota di legittima spettantegli ex lege.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. si occupa dell'ipotesi in cui, esercitata l'azione di riduzione dal legittimario leso da atti di liberalità posti in essere dal de cuius in vita, la controparte produca in giudizio un testamento contenente ulteriori disposizioni lesive. E' chiaro come l'attore non possa aver diretto l'azione di riduzione avverso disposizioni di ultima volontà ignote ed appare altrettanto evidente come parrebbe pleonastico pretendere che costui abbia a proporre autonoma azione (salvo poi disporsi la riunione dei giudizi). Per tali motivi non si può se non concordare sulla soluzione adottata: la domanda si estende automaticamente alle disposizioni testamentarie lesive ignote al tempo della proposizione dell'azione.

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