(Forse) la Corte di cassazione non legge le sue stesse sentenze. Spigolature su prima casa e comunione legale. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 1988 del 4 febbraio 2015)

A norma dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, nota II bis lett. b) e c), per il godimento delle agevolazioni fiscali c.d. prima casa occorre che l'acquirente dichiari in seno all'atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare, e di non averne in precedenza, fruito, neppure pro quota, in riferimento all'intero territorio nazionale: la circostanza che l'acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola anzidetta.
Ne consegue che in caso d'acquisto di un fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge debbano riguardare non solo il coniuge intervenuto nell'atto ma, anche, quello non intervenuto e debbano essere necessariamente rese da quest'ultimo.

Commento

(di Daniele Muritano)
Si esamina una recente sentenza della Cassazione in tema di agevolazioni prima casa e comunione legale. Mutamento di giurisprudenza o conflitto?

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