(Forse) la Corte di cassazione non legge le sue stesse sentenze. Spigolature su prima casa e comunione legale


Con sentenza del 4.2.2015, n. 1988 la Corte di cassazione ha affermato che in materia di agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”, anche qualora l’acquisto stesso avvenga da parte di un solo coniuge in regime di comunione legale dei beni, i requisiti cui la legge subordina il trattamento fiscale agevolato devono essere posseduti da entrambi i coniugi. In mancanza dei requisiti in capo al coniuge non intervenuto all’atto che non abbia neanche successivamente reso la dichiarazione, è quindi legittimo revocare l’agevolazione riguardo alla quota acquistata da quest’ultimo.

Occorre subito ricordare che nella comunione legale è errato parlare di “quote”, trattandosi di una comunione senza quote, come affermato da Corte cost. 17.3.1988, n. 311, secondo cui (in motivazione) " "Nella comunione legale la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art.190), e infine la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194)."

Quindi, in caso di acquisto da parte di un solo coniuge in regime di comunione legale il bene viene a far parte della comunione legale in via automatica (e ciò è pacifico), per cui non vi dovrebbe essere ragione per pretendere in capo al coniuge non acquirente in senso tecnico, alcuna dichiarazione (costui potrebbe persino essere all’oscuro dell’acquisto fatto dall’altro).

Tanto è vero ciò che il ricorrente aveva ricordato alla Corte che essa stessa aveva, in due sue precedenti pronunce, affermato tale principio.

In Cass. 28.10.2000, n. 14237 si legge infatti che:
" La comunione dei beni fra coniugi è cioé istituita dalla legge sulla base non di una presunta pari ricchezza degli sposi, né di una concorrente volontà di acquistare ma in forza di una comunione di vita in cui sfumano e vengono meno le considerazioni economiche e contabili relative al dare e dall'avere.
In altre parole, i beni acquistati nel corso del matrimonio ricadono, in base all'art. 179 del codice civile, nel regime di comunione legale non perché si presuma, come può invece accadere in una società commerciale in base all'art. 2263 del codice civile, che le due parti abbiano parimenti prodotto redditi e guadagni; ma perché si vuole che la comunità affettiva e di solidarietà abbia un riflesso anche sui beni materiali.
Perciò il coniuge, che pur acquistando un bene permette che questo bene ricada nella comunione legale non compie un atto di riconoscimento patrimoniale, non dichiara implicitamente che metà del denaro utilizzato è di proprietà del consorte, né acquista in nome e per conto del coniuge. E colui che diviene proprietario di metà del bene a seguito di un atto compiuto dal coniuge - presumibilmente con denaro proprio - non è "acquirente" del bene stesso, ma lo riceve per volontà della legge. Di conseguenza non è tenuto al possesso dei requisiti posti dalle disposizioni sulle agevolazioni tributarie "prima casa". "


In Cass. 1.7.2009, n. 15426 si legge:
" - che nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte, si è venuto ad affermare il principio per cui, nel caso di acquisto di appartamento ad uso abitativo da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale, l'altro ne diviene comproprietario ex art. 177 c.c., con diritto a fruire delle agevolazioni fiscali contemplate in relazione all'acquisto della "prima casa" anche se sprovvisto dei requisiti di legge, sussistenti solo in capo al coniuge acquirente (cfr. Cass. 14237/00, 8463/01);
- che a tale conclusione si è, in particolare, pervenuti in base al rilievo che l'acquisto della comproprietà di un bene da parte dei coniugi in forza dell'art. 177 c.c., si differenzia ontologicamente dall'acquisto in comune del bene stesso, giacchè colui che diviene proprietario di metà del bene - che, acquistato dal coniuge (presumibilmente con denaro proprio), è da questi fatto ricadere nella comunione legale - non si rende"acquirente" del bene stesso, ma lo riceve per volontà della legge;
- che, di conseguenza, detto coniuge non è tenuto al possesso dei requisiti posti dalle disposizioni sulle agevolazioni tributarie sull'acquisto della "prima casa", tanto più in considerazione del fatto che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamentealla coabitazione (art. 143 c.c.), sicchè un'interpretazione della legge tributaria (che del resto parla di residenza e non di residenza anagrafica), conforme ai principi del diritto di famiglia, porta a considerare la coabitazione con il coniuge acquirente come elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari."


Curiosamente nella sentenza del 2009 si citano come precedenti conformi,quello del 2000 nonché Cass. 21.6.2001, n. 8463 che invece afferma il principio opposto! In una delle più diffuse banche dati giuridiche tale sentenza è infatti massimata (manca il testo integrale) come segue:
" Nel caso di acquisto di appartamento ad uso abitativo, in regime di comunione legale dei coniugi, la presenza, rispetto ad uno solo dei compratori dei requisiti prescritti per ottenere le agevolazioni contemplate per la prima casa, giustifica la diversificazione della tassazione dell'atto con il riconoscimento delle agevolazioni limitatamente alla quota di pertinenza di quel coniuge."

Tornando alla sentenza del 2015, essa in motivazione, afferma di porsi in linea con i suoi precedenti:
" Nè tale conclusione contrasta con la giurisprudenza (Cass. n. 14237 del 2000; 15426 del 2009) citata dal ricorrente in seno alla memoria, essendo i principi in essa espressi riferiti al diverso requisito della residenza posseduto da uno solo dei coniugi acquirenti in regime di comunione legale, allo scopo di conformare la norma agevolatrice ai principi del diritto di famiglia in ipotesi di (effettiva) destinazione a "residenza familiare" dell'immobile acquistato…".

Non è affatto vero, però, che i principi espressi nelle sentenze del 2000 e del 2009 si riferiscono (solo) al (diverso) requisito della residenza.

Nella sentenza del 2000, infatti, dopo l’affermazione del principio in via generale (vedi sopra), la Corte aveva scritto:
" C'é poi da aggiungere che la sentenza impugnata regge su una ulteriore considerazione che appare pienamente condivisibile, e del resto non forma oggetto di contestazione da parte della ricorrente.
Osserva il giudice di merito che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione (art. 143 del codice civile) quindi una interpretazione della legge tributaria (che del resto parla di residenza e non di residenza anagrafica) conforme ai principi del diritto di famiglia porta a considerare la coabitazione con il coniuge acquirente come elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari."


Quindi intanto si afferma il principio generale, poi si “aggiunge” una “ulteriore considerazione”, riferita alla residenza.

Analogamente, nella sentenza del 2009, si precisa, dopo avere affermato il principio generale " tanto più in considerazione del fatto che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica". “Tanto più”, quindi anche qui una considerazione aggiuntiva.

Che altro … aggiungere?

Si insegna che delle sentenze non vanno lette solo le massime ma l'intero testo, però se questa "regola" è violata proprio dai giudici della Suprema Corte (che non citano l’unico precedente conforme)...

Ovviamente il fisco affermerà che si tratta di un “mutamento di orientamento” quando invece - mi pare - si è in presenza di un vero e proprio “conflitto” (l’orientamento delle sentenze del 2000 e del 2009, peraltro, sembra il più aderente al dettato normativo).

E la certezza del diritto?

Intanto emaniamo il decreto (d.lgs. n. 128 del 2015, intitolato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23”), poi si vedrà.

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