Interessi legali relativi al prezzo e pronunzia di esecuzione in forma specifica di contratto preliminare di vendita. (Cass. Civ., Sez. III, n. 15734 del 18 luglio 2011)

Qualora l’inadempimento dell’obbligo a contrarre sia imputabile esclusivamente al promittente venditore, non può il promissario acquirente essere obbligato a corrispondere anche gli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di corrispettivo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il debito afferente al prezzo della vendita immobiliare non stipulata ha natura di debito di valuta. Ne segue che, nell'ipotesi in cui l'inadempimento dell'obbligazione relativa alla stipulazione del prezzo sia imputabile all'alienante, il promissario acquirente non sarò tenuto alla corresponsione degli interessi legali, dovendo per l'effetto essere corrisposta la sola somma relativa alla misura originaria del prezzo pattuito in sede di contratto preliminare.

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