Effetti della fusione. Rapporti processuali pendenti e legittimazione all'impugnazione. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 12128 dell'8 maggio 2023)

Gli effetti giuridici della fusione o dell'incorporazione si producono dal momento dell'adempimento delle formalità pubblicitarie concernenti il deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese, dell'atto di fusione; ne consegue che - ai fini del riconoscimento della legittimazione all'impugnazione della società incorporante o risultante dalla fusione, in qualità di successore della società soccombente nel grado precedente - è necessaria la prova del predetto adempimento.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette in luce, ai fini del riconoscimento della legittimazione processuale (nella specie: l'impugnativa rispetto ad una decisione sfavorevole) in capo alla società risultante dalla fusione, la rilevanza dell'intervenuta esecuzione della formalità pubblicitaria consistente nel deposito dell'atto presso il registro delle imprese.

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