Cass. Civ., sez.II, n. 8143/2004. Preliminare e bene gravato da pesi od oneri: possibilità di subordinare il pagamento del residuo prezzo dell'immobile all'estinzione da parte del promissario venditore dell'ipoteca gravante su esso.

Il promissario venditore che abbia violato l'obbligo di mantenere il bene promesso in vendita libero da pesi ed oneri non può avvantaggiarsi di tale suo inadempimento, negando il trasferimento dell'immobile. Ne consegue che, qualora il promissario acquirente agisca per l'esecu­zione in forma specifica ai sensi dell'articolo 2932 del Cc, il giudice, accolta la domanda, nello stabilire le modalità e i termini entro i quali l'attore deve adempiere la propria obbligazione di pagare il residuo prezzo, può, per l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio sinallagmati­co dei contrapposti interessi, subordinare tale pagamen­to all'estinzione, da parte del promissario alienante, del­l'ipoteca.

Commento

Ancora una pronunzia in tema di praticabilità di trasferimento di diritti immobiliari sottoposto a condizione. Essa tuttavia non si riferisce alla produzione dell'effetto traslativo (cfr. Cass. Civ., Sez.II, 13559/03) ma, inversamente, all'obbligazione di pagare il prezzo. L'attualità di essa infatti scaturirà dall'intervenuta liberazione dell'immobile dall'iscrizione ipotecaria.

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