Azione revocatoria. Presunzione della partecipatio fraudis in forza del vincolo parentale. Acquisto della casa del marito da parte della moglie ed accordi della separazione. (Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 1404 del 26 gennaio 2016)

La prova della partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non rileva il titolo oneroso della negoziazione e neppure la previsione del trasferimento immobiliare nell'ambito degli accordi di carattere economico raggiunti in sede di separazione (dunque per via indirettamente giudiziale, in dipendenza dell'emanazione del decreto di omologazione di detti accordi): in ogni caso l'atto non sfugge alla revocatoria. Ciò in base al mero elemento presuntivo consistente nel fatto che il coniuge al quale il bene viene trasferito non può non conoscere la situazione debitoria del disponente. Insomma: la partecipatio fraudis è in re ipsa. Nello stesso senso si veda Cass. civile, sez. III 2015/1144.

Aggiungi un commento