Cessione gratuita di area in ottemperanza ad obblighi scaturenti da convenzione di lottizzazione



Nel contenuto tipico della convenzione di lottizzazione si annovera anche la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative ai lotti. Spetta ai privati ed al Comune individuare le aree, la cui estensione è determinata dalle leggi o dalle deliberazioni regionali che prescrivono superfici minime inderogabili in relazione all'urbanizzazione primaria e variabili per le aree destinate all'urbanizzazione secondaria.

Ci si interroga circa la qualificazione giuridica di tali atti di cessione che spesso seguono a distanza di anni il perfezionamento della convenzione di lottizzazione. E' chiaro che essi non possono essere considerati come autonomi atti di liberalità. In tanto la parte privata pone in essere l'atto traslativo, in quanto il relativo obbligo le è stato imposto quale controprestazione in sede di stipulazione della convenzione in virtù della quale il Comune ha rilasciato i provvedimenti amministrativi idonei a consentire l'edificazione. Appare dunque evidente come la causa dell'attribuzione di cui alla cessione gratuita non possa essere rinvenuta nell'atto di trasferimento, che si presenta come astratto, bensì debba essere collegata alla precedente convenzione di cui costituisce attuazione. In buona sostanza si tratterebbe di una negoziazione qualificata da una causa esterna, in quanto costituente adempimento delle obbligazioni assunte in forza della convenzione di lottizzazione (cfr. in questi termini Cass.civ., sez.II, 1366/99). Altra conclusione occorrerebbe trarre quando non si rinvenisse alcuna precedente convenzione atta a costituire antecedente della cessione (Cass. Civ., Sez. I, 9314/2013).

Coerentemente a questa impostazione la sopravvenuta impossibilità di dar corso alla edificazione secondo quanto programmato in sede di convenzione, integrerà, con riferimento all'obbligazione di trasferimento delle aree a carico del privato, la risoluzione del rapporto per sopravvenuto difetto dell'elemento causale ( Cass. civile, sez. I, 580/85).

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Ridistribuzione di aree tra co-lottizzanti

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