Negozio di fondazione e atto di dotazione



Si distingue il negozio di fondazione dall'atto di dotazione nota1. L'atto di fondazione è diretto alla costituzione dell'ente. Quello di dotazione è inteso a fornirgli i mezzi patrimoniali necessari.

In particolare, si ritiene che il fondatore fornisca la dotazione patrimoniale sulla base di un atto giuridico distinto ed accessorio rispetto all'atto di fondazione nota2. Non manca in dottrina, peraltro, chi ritiene che l'atto di dotazione, anche se contenuto in un documento separato, faccia parte integrante del negozio di fondazione in quanto il primo, non avendo in sè una propria causa, la rinverrebbe esclusivamente nel secondo nota3.La giurisprudenza prevalente, invece, considera i due atti, pur correlati, comunque autonomi, almeno quanto a natura giuridica (Cass. Civ. Sez. II, 1806/97 ; cfr. tuttavia Cass. Civ. Sez. II, 24813/08 nel senso dell'inscindibilità dei due momenti quando l'ente, non ancora esistente in fatto, sia costituito per testamento).

La fattispecie potrebbe essere risolta facendosi riferimento alla tematica degli atti con causa esterna, il che rafforzerebbe l'opinione secondo la quale la natura di atto post mortem della disposizione testamentaria è intesa a dar vita alla fondazione.

A prescindere dalla soluzione di quest'ultimo problema, l'opinione preferibile è quella di escludere che l'atto di fondazione possa inquadrarsi nelle tradizionali figure di liberalità tra vivi o a causa di morte nota4, qualificandolo come un particolare tipo di attribuzione a titolo gratuito, con la conseguente sua assoggettabilità alle norme relative alla riduzione delle disposizioni lesive della legittima e a quelle relative alla revocabilità degli atti a titolo gratuito compiuti in frode ai creditori (art. 2901 cod.civ.) nota5.

Includendo in sè un atto di disposizione patrimoniale ed essendo finalizzato all'utilizzazione del patrimonio stesso, si ritiene comunemente che al negozio di fondazione si applichi, in virtù dell'art. 1324 cod.civ., la disciplina generale dei contratti (ad es. in materia di interpretazione) e si possano apporre condizioni sospensive.

In tema di invalidità del negozio di fondazione si discute circa gli effetti dell'eventuale caducazione retroattiva dell'atto nei confronti dei terzi. V'è chi nota6 ha preteso di fare applicazione di norme che in vario modo limitano la portata dell'invalidità, quali ad esempio l'art. 2332 cod.civ. dettato in tema di società di capitali. Ciò al fine di tutelare la posizione dei soggetti che avessero avuto rapporti con l'ente. Sembra tuttavia ardito prospettare l'applicazione analogica di norme eccezionali che traggono origine dalla natura costitutiva della pubblicità in materia societaria. Un argomento a favore di questa prospettazione potrebbe tuttavia trarsi dall'analoga valenza che possiede l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche in esito all'entrata in vigore del sistema di cui al Dpr 361/00 nota7.

Anche in tema di fondazione i terzi sono tutelati dal modo di disporre dell'art. 25 cod.civ., secondo il quale l'annullamento della deliberazione dell'organo amministrativo non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. La dinamica è del tutto analoga a quella dell'art. 23 cod.civ. previsto per le deliberazioni annullabili dell'assemblea dell'associazione.

Note

nota1

Così Rescigno, voce Fondazione in Enc. dir., pp. 790 e ss. e Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.300.
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nota2

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.155.
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nota3

Sono di questa opinione Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.839 e Romanelli, Il negozio di fondazione nel diritto privato e nel diritto pubblico, Napoli, 1935, p.91.
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nota4

E' l'opinione di De Giorgi, Le persone giuridiche in generale. Le associazioni e le fondazioni, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.256, mentre la dottrina meno recente distingueva e configurava l'atto di donazione come istituzione di erede o legato quando è contenuto nel testamento (Nicolò, Negozio di fondazione. Istituzione di erede, in Riv. dir. civ., I, 1941, p.386 e Cicu, Testamento, Milano, 1969, p.172) e come negozio unilaterale di destinazione dei beni (Ferrara, Le persone giuridiche, in Tratt. dir. civ., diretto da Vassalli, Torino, 1956, p.243) o come vero e proprio contratto di donazione (Gangi, Successione testamentaria, Milano, 1952, p.240) quando la fondazione fosse costituita per atto fra vivi.
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nota5

Rescigno, op.cit., p.801 e Galgano, Delle persone giuridiche, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1969, p.168.
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nota6

Bianca, op.cit., p.301.
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nota7

Quella che nel tempo precedente al detto intervento normativo poteva essere considerata un'ipotesi di pubblicità dichiarativa (cfr. Galgano, Diritto civile e commerciale, Padova, 1990, p.187) possiede indubbia natura costitutiva, stante il letterale tenore dell'art.1 del D.P.R. 361/00.
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Bibliografia

  • DE GIORGI, Le persone giuridiche in generale.Le associazioni e le fondazioni, Torino, Trattato diritto privato, 1982
  • FERRARA, Le persone giuridiche , Torino, Tratt. dir.civ. diretto da Vassalli, 1956
  • GALGANO, Delle persone giuridiche, Comm. Scialoja e Branca, 1969
  • GALGANO, Diritto civile e commerciale, Padova, 1990
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • NICOLO', Negozio di fondazione. Istituzione di erede, Riv. dir. civ., I, 1941
  • RESCIGNO, Fondazione, Enc. dir., XVII, 1968
  • ROMANELLI, Il negozio di fondazione nel diritto privato e nel diritto pubblico, Napoli, 1935

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